I dati contenuti nel sistema d’informazione per il controllo della gestione del personale, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere trasmessi ad altri sistemi d’informazione a condizione che:
- l’altro sistema d’informazione sia dotato di una base legale per la comunicazione dei dati e di una base legale formale per la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione;
- 1 l’altro sistema d’informazione sia stato notificato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 LPD2;
- l’altro il sistema d’informazione sia dotato di un regolamento per il trattamento dei dati; e
- non sussistano elevati requisiti di sicurezza per i dati degli impiegati.