172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
In caso di incapacità al lavoro permanente, totale o parziale, un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto regolarmente per incapacità o inattitudine. La disdetta avviene al più presto:
in caso di incapacità al lavoro nei primi due anni di servizio: alla fine di un’incapacità al lavoro della durata minima di 365 giorni;
in caso di incapacità al lavoro a partire dal terzo anno di servizio: alla fine di un’incapacità al lavoro della durata minima di 730 giorni.
In deroga al capoverso 1 il rapporto di lavoro può essere risolto:
se la disdetta avviene durante il periodo di prova;
se la persona interessata viola ripetutamente gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a ;
dopo la scadenza dei periodi di cui all’articolo 336c capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni1, purché prima dell’inizio dell’incapacità al lavoro vi fosse già un motivo di disdetta diverso dall’incapacità o dall’inattitudine dovuta a motivi di salute e l’intenzione di disdire il rapporto di lavoro sia stata comunicata alla persona interessata prima dell’incapacità al lavoro; oppure
se l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro, purché alla persona interessata sia offerto un lavoro ragionevolmente esigibile; in questo caso la disdetta può avvenire al più presto con effetto dall’inizio del versamento della rendita d’invalidità.
La disdetta avviene nel rispetto dei termini di cui all’articolo 20a.