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Art. 20c

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 10 cpv. 2 LPers)

  1. Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS1, il servizio competente di cui all’articolo 2 può, d’intesa con la persona interessata, prorogare il rapporto di lavoro.
  2. Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 21 LAVS, le collaboratrici hanno diritto a prorogare il rapporto di lavoro alle stesse condizioni di assunzione fino al compimento del 65° anno d’età al massimo. La domanda deve essere presentata al servizio competente al più tardi sei mesi prima del compimento del 64° anno d’età.
  3. Il rapporto di lavoro di cui al capoverso 1 termina senza disdetta al più tardi alla fine del mese in cui il collaboratore compie il 70° anno d’età.

Footnotes

  1. RS 831.10

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