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Art. 21

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 10, 19, 31 e 33 LPers)1

  1. I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili. I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell’iniziativa individuale.
  2. Hanno priorità rispetto al licenziamento:
    1. 2 .
    2. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all’interno del settore dei PF;
    3. 3 il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF;
    4. 4 il sostegno in caso di formazione professionale continua;
    5. il pensionamento anticipato.
  3. I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.
  4. Il Consiglio dei PF è competente per l’elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

  2. Abrogata dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

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