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Art. 22

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 31 cpv. 5 LPers)

  1. In caso di ristrutturazioni il pensionamento anticipato parziale o integrale è possibile se il collaboratore:
    1. ha compiuto il 60° anno d’età;
    2. ha lavorato ininterrottamente per almeno dieci anni in un istituto del settore dei PF;
    3. non può essere collocato in un altro posto ragionevolmente esigibile con lo stesso tasso di occupazione;
    4. non ha rifiutato altri posti ragionevolmente esigibili;
    5. non è malato e non è interessato da una procedura di accertamento dell’invalidità in corso o imminente.
  2. Inoltre, almeno una delle seguenti condizioni deve essere adempiuta:
    1. il posto è soppresso;
    2. il campo di attività del collaboratore subisce sensibili modifiche e per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica;
    3. il posto di un altro impiegato più giovane non deve essere soppresso a seguito del suo pensionamento anticipato;
    4. deve essere introdotta una regolamentazione sostenibile per la successione del collaboratore.

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