L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:
il presidente del Tribunale;
il vicepresidente del Tribunale.
Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 18). Rappresenta il Tribunale verso l’esterno.
In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
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