l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;
l’adozione del rapporto di gestione;
la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della Commissione amministrativa;
la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vicepresidente;
l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali;
altri compiti attribuitile per legge.
La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.
Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.
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