I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.1
I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 mar. 2012 (Innalzamento dell’età massima dei giudici), in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 5647;FF 2011 7975,7993). ↩
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