173.713.161ROTPFLegislation The Federal Courts1 gen 2011Fonte originale
I cancellieri adempiono i compiti secondo l’articolo 59 capoversi 1 e 2 LOAP così come gli articoli 335 capoverso 1 e 348 capoverso 2 CPP1.
Adempiono altri compiti che i presidenti delle corti o la Commissione amministrativa, di regola d’intesa con il presidente della corte, affidano loro (art. 59 cpv. 3 LOAP).