173.713.161ROTPFLegislation The Federal Courts1 gen 2011Fonte originale
La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente agli articoli 53 capoversi 3 e 4 nonché 57 LOAP mediante voto palese.
Le nomine effettuate alle sedute della Corte plenaria avvengono per scrutinio segreto, se richiesto da un membro della Corte plenaria.1
A complemento dell’articolo 53 capoverso 3 LOAP, la decisione per circolazione degli atti è esclusa in caso di nomine e se un membro della Corte plenaria o il segretario generale chiede che una questione venga discussa oralmente.
Il segretario generale partecipa alle sedute della Corte plenaria con voto consultivo e tiene il verbale; con l’accordo della presidenza, un’altra persona può essere incaricata di tenere il verbale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del TPF del 29 lug. 2025, in vigore dal 1° set. 2025 (RU 2025 499). ↩
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