173.713.161ROTPFLegislation The Federal Courts1 gen 2011Fonte originale
La Commissione amministrativa fissa un termine per le candidature relative all’assegnazione alle corti, alla presidenza delle corti, alla Commissione amministrativa e per la proposta all’Assemblea federale. La proposta da parte di un altro membro del tribunale è equiparata a una candidatura.
Le candidature sono comunicate senza indugio alla Corte plenaria. Candidature successive sono possibili fino alla seduta preparatoria dei giudici conformemente al capoverso 4.
Per la costituzione delle corti e la nomina dei loro presidenti e vicepresidenti la Commissione amministrativa prepara una proposta.1
La Commissione amministrativa convoca i giudici a una seduta preparatoria allo scopo di discutere liberamente le candidature e la sua proposta. La Commissione amministrativa può modificare quest’ultima all’attenzione della Corte plenaria fino a dieci giorni prima della seduta di nomina.
Per la costituzione delle corti, ogni membro può sottoporre alla Corte plenaria, fino a cinque giorni prima della seduta di nomina, una proposta completa alternativa.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575). ↩
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