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Commenti: Art. 20 | Omnilex
Law
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 20
Art. 19
Art. 21
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Art. 20
Art. 19
Art. 21
195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
Il richiedente ha diritto a una prestazione unica se:
i suoi redditi computabili, una volta dedotte le spese computabili, non bastano per far fronte a una spesa unica necessaria al suo sostentamento; e
non è disponibile un patrimonio liquidabile superiore all’importo non computabile.
Le prestazioni uniche e periodiche sono cumulabili.
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