195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
(art. 32 LSEst)
Le richieste di prestazioni di aiuto sociale all’estero o di assunzione delle spese di rimpatrio devono essere presentate alla rappresentanza competente. Il richiedente può farsi rappresentare.
Alla richiesta deve essere allegato un bilancio preventivo in cui sono indicati le spese computabili e i redditi computabili. I dati devono essere indicati nella valuta dello Stato ospite.
Alla richiesta di prestazione unica deve essere allegato anche un preventivo dei costi.
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