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Commenti: Art. 57 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 57
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195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
(art. 46 LSEst)
La rappresentanza informa per scritto la persona detenuta:
sui suoi diritti di difesa;
sulla possibilità di trasferimento in Svizzera;
su questioni relative all’assicurazione sociale; e
sui rischi per la salute.
Su richiesta della persona detenuta, il DFAE informa i familiari o determinati terzi in merito alla privazione della libertà.
Nei limiti del possibile la rappresentanza visita la persona detenuta, sempre che questa lo desideri, almeno una volta all’anno.
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