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Commenti: Art. 59 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 59
Art. 58
Art. 60
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Art. 59
Art. 58
Art. 60
195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
(art. 48 cpv. 5 LSEst)
Possono essere consegnate lettere di protezione in particolare per case, appartamenti, uffici e fabbriche, depositi di merci, macchine e veicoli.
Alle persone che oltre alla cittadinanza svizzera possiedono anche quella dello Stato ospite non vengono consegnate lettere di protezione.
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