La direzione è l’organo operativo. A suo capo è posto un direttore.
La direzione ha in particolare i compiti seguenti:
gestisce gli affari;
emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione;
elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione;
riferisce regolarmente al consiglio d’amministrazione, e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
rappresenta l’autorità di sorveglianza verso l’esterno;
decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento dei rapporti di lavoro del personale dell’autorità di sorveglianza; è fatto salvo l’articolo 30a lettere g e h;
può partecipare a organizzazioni e organi internazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori;
adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
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