Una persona fisica è abilitata a esercitare la funzione di revisore se:
è incensurata;
vanta una formazione secondo l’articolo 4 capoverso 2;
dimostra di possedere un’esperienza professionale di un anno.
L’esperienza professionale deve essere stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti, sotto la sorveglianza di un revisore abilitato o di un esperto straniero con qualifica paragonabile. L’esperienza professionale maturata durante la formazione è tenuta in considerazione se tali condizioni sono soddisfatte.
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