Un’impresa di revisione è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore o di revisore se:
la maggioranza dei membri del suo organo superiore di direzione o di amministrazione e del suo organo di gestione dispone dell’abilitazione corrispondente;
almeno un quinto delle persone che partecipano alla fornitura di servizi di revisione dispone dell’abilitazione corrispondente;
è garantito che tutte le persone che dirigono servizi di revisione dispongono dell’abilitazione corrispondente;
la struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono sufficientemente sorvegliati.
I servizi pubblici di controllo delle finanze sono abilitati a fungere da impresa di revisione se adempiono i requisiti di cui al capoverso 1. Non vengono però abilitati quale impresa di revisione sotto sorveglianza statale.
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