221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
L’iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti:
numero di registrazione personale;
cognome e nome;
luogo d’origine;
data dell’abilitazione;
tipo di abilitazione;
l’eventuale menzione di un’abilitazione provvisoria;
1 se del caso le funzioni della persona, la ditta o il nome secondo il registro di commercio, indirizzo e numero d’identificazione delle imprese attribuito all’impresa di revisione:
1. di cui la persona è titolare o socio,
2. nel cui organo superiore di direzione o di amministrazione o nel cui organo di gestione la persona siede,
3. di cui la persona è dipendente, o
4. a cui la persona è legata in forma analoga al numero 3.
h. l’eventuale menzione dell’appartenenza a un’associazione professionale;
i. eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell’ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l’indirizzo dell’autorità di abilitazione;
j.2 l’eventuale menzione dell’inattività della persona.
Una persona fisica abilitata è considerata inattiva se in base al registro non esercita nessuna delle funzioni di cui al capoverso 1 lettera g.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863). ↩
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