L’iscrizione concernente un’impresa di revisione contiene i dati seguenti:
fbis.3la normativa tecnica per l’esercizio del sistema interno di assicurazione della qualità;
fter.4il genere di assicurazione esterna della qualità o l’indicazione che non vi è assicurazione esterna della qualità;
g.5 numero d’identificazione delle imprese, indirizzo e sede di tutte le succursali in Svizzera iscritte nel registro di commercio;
gbis.6 se del caso indicazioni per garantire la tracciabilità delle iscrizioni, in particolare in caso di ristrutturazioni;
h. l’eventuale menzione dell’appartenenza a un’associazione professionale;
i. eventuali abilitazioni fondate su leggi speciali nell’ambito del sistema svizzero dei controlli, compresi il nome e l’indirizzo dell’autorità di abilitazione.
j.7 .
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2012 (RU 2012 6071). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439). ↩
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