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Commenti: Art. 25 | Omnilex
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OSRev · Ordinanza sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori
Art. 25
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Art. 25
Art. 24
Art. 26
221.302.3
OSRev
Federal Council Ordinance
1 set 2007
Fonte originale
I sistemi elettronici impiegati per il registro e per la conservazione degli atti devono soddisfare le condizioni seguenti:
l’entità e la qualità dei dati rilevati devono essere mantenute intatte a lungo termine;
il formato dei dati deve essere indipendente dal fabbricante di determinati sistemi elettronici;
i dati devono essere protetti conformemente a norme riconosciute e secondo lo stato attuale della tecnica;
deve essere allestita una documentazione relativa al programma e al formato.
L’autorità di sorveglianza disciplina in un’ordinanza l’autorizzazione ad accedere ai dati e ai sistemi elettronici.
L’autorità di sorveglianza emana un regolamento di servizio concernente:
la salvaguardia periodica dei dati su supporti decentralizzati;
la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici;
la protezione dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi;
le misure da adottare in caso di guasti tecnici ai sistemi elettronici.
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