221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
L’autorità di sorveglianza e le altre autorità di sorveglianza svizzere possono concedersi reciprocamente l’accesso elettronico alle domande di abilitazione, alla relativa documentazione e agli altri atti.1
L’autorità di sorveglianza può rifiutarsi di trasmettere gli atti se:
gli atti servono all’autorità di sorveglianza per la formazione delle opinioni al suo interno;
la loro trasmissione comprometterebbe una procedura in corso o nocerebbe all’adempimento dell’attività di sorveglianza;
la loro trasmissione è incompatibile con lo scopo e la funzione della sorveglianza della revisione.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). ↩
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