221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
Dal 15 dicembre 2013 le imprese di revisione che eseguono revisioni ordinarie devono disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità e sorvegliarne l’adeguatezza e l’efficacia (art. 9 cpv. 1).
Dal 1° ottobre 2017 le imprese di revisione che eseguono revisioni limitate devono disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità e sorvegliarne l’adeguatezza e l’efficacia (art. 9 cpv. 1).1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863). ↩
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