221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
Le persone fisiche possono essere abilitate in qualità di periti revisori o di revisori in applicazione dell’articolo 43 capoverso 6 LSR, se dimostrano che:
entro il 1° luglio 1992 hanno potuto seguire una delle formazioni e la relativa pratica di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno 19921sui requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati;
dal 1° luglio 1992 sono stati attivi prevalentemente e senza interruzioni significative nei campi della contabilità e della revisione contabile.
Non occorre provare di aver acquisito esperienza pratica sotto la sorveglianza di persone qualificate.