221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
Si considera che l’esperienza professionale è stata acquisita prevalentemente nel campo della contabilità e della revisione dei conti (art. 4 cpv. 4 e 5 cpv. 2 LSR) se almeno tre quarti dell’esperienza professionale sono stati acquisiti in questi due settori.
Per l’abilitazione quale perito revisore, la parte dell’esperienza professionale nel campo della revisione dei conti deve essere pari ad almeno un terzo dell’esperienza professionale secondo il capoverso 1. Almeno un terzo di questa parte deve essere stato acquisito nel campo della revisione ordinaria.
Per l’abilitazione quale revisore, la parte dell’esperienza professionale nel campo della revisione dei conti deve essere pari ad almeno la metà dell’esperienza professionale secondo il capoverso 1.
Si considera che l’esperienza professionale è stata acquisita sotto sorveglianza (art. 4 cpv. 4 e 5 cpv. 2 LSR) se:
il richiedente ha operato in base alle direttive impartitegli da uno specialista che soddisfa i requisiti legali e cui era gerarchicamente sottoposto;
la sorveglianza è stata esercitata per almeno il 50 per cento di un impiego a tempo pieno per la durata di almeno tre mesi senza interruzioni significative; se la sorveglianza è stata esercitata per oltre due anni dalla medesima persona, è sufficiente un tasso d’occupazione del 20 per cento.
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