221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
Le persone fisiche possono fornire a titolo indipendente i servizi di revisione prescritti dalle legge soltanto se:
sono iscritte nel registro di commercio come ditte individuali; e
loro stesse e la loro ditta individuale dispongono della necessaria abilitazione dell’autorità di vigilanza.1
Le imprese di revisione con sede all’estero possono fornire servizi di revisione secondo il diritto svizzero soltanto se dispongono di una succursale registrata in Svizzera.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). ↩
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