Il diritto di mettere a disposizione opere musicali non teatrali contenute in emissioni radiotelevisive in connessione con la loro diffusione può essere esercitato soltanto tramite società di gestione autorizzate se:
l’emissione è stata prodotta prevalentemente dall’organismo di diffusione stesso o su suo incarico;
l’emissione era dedicata a un tema non musicale predominante rispetto alla musica e annunciato prima dell’emissione secondo il modo abituale; e
la messa a disposizione non pregiudica la vendita di musica su supporti audio o su offerte in linea di terzi.
** Alle condizioni di cui al capoverso 1, il diritto alla riproduzione ai fini della messa a disposizione può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
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