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Art. 48a

232.11LPMFederal Act1 apr 1993Fonte originale

La provenienza di un prodotto naturale corrisponde:

  1. per i prodotti minerali, al luogo d’estrazione;
  2. per i prodotti vegetali, al luogo della raccolta;
  3. per la carne, al luogo in cui gli animali hanno passato la maggior parte della loro vita;
  4. per gli altri prodotti animali, al luogo di detenzione degli animali;
  5. per la cacciagione e i prodotti della pesca, al luogo della caccia e della pesca;
  6. per i pesci d’allevamento, al luogo d’allevamento.

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