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Art. 48c

232.11LPMFederal Act1 apr 1993Fonte originale
  1. La provenienza di un altro prodotto, in particolare di un prodotto industriale, corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione.
  2. Nel calcolo di cui al capoverso 1 sono compresi:
    1. i costi di fabbricazione e assemblaggio;
    2. i costi di ricerca e sviluppo;
    3. i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all’interno di un settore.
  3. Sono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1:
    1. i costi dei prodotti naturali che non si possono produrre nel luogo di provenienza a causa delle condizioni naturali;
    2. i costi delle materie prime che, conformemente a un’ordinanza emanata in virtù dell’articolo 50 capoverso 2, per ragioni oggettive non sono disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza;
    3. i costi d’imballaggio;
    4. le spese di trasporto;
    5. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti.
  4. L’indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali. In ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo.

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