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Art. 52b

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

  1. prodotti ai sensi dell’articolo 48c LPM: i prodotti che non rientrano né nella categoria dei prodotti naturali né nella categoria delle derrate alimentari, in particolare i prodotti industriali;
  2. prodotti naturali: i prodotti ai sensi dell’articolo 48a LPM provenienti direttamente dalla natura e che non sono stati trasformati per l’immissione in commercio;
  3. materie: le materie prime ai sensi dell’articolo 48c LPM; queste comprendono le materie prime, ma anche le materie ausiliarie e le materie semilavorate.

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