Torna alla legge

Art. 52i

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. I costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione applicando un metodo di calcolo uniforme, in particolare applicando uno dei seguenti metodi:
    1. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione in misura corrispondente alla percentuale dei costi delle materie interessate sostenuti in Svizzera; o
    2. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione ai seguenti tassi percentuali:
    1. al 100 per cento per le materie che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM, 2. allo 0 per cento per le materie che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM.
  2. I costi indiretti delle materie sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.