232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
I costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione applicando un metodo di calcolo uniforme, in particolare applicando uno dei seguenti metodi:
i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione in misura corrispondente alla percentuale dei costi delle materie interessate sostenuti in Svizzera; o
i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione ai seguenti tassi percentuali:
1. al 100 per cento per le materie che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM,
2. allo 0 per cento per le materie che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM.
I costi indiretti delle materie sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.
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