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Art. 52j

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale

I costi delle materie ausiliarie non devono essere attribuiti ai costi di produzione del prodotto se:

  1. le materie ausiliarie rivestono un’importanza chiaramente secondaria per le caratteristiche del prodotto; e
  2. i costi delle materie ausiliarie sono irrilevanti rispetto ai costi del prodotto.

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