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Art. 52k

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale

Se secondo le indicazioni rese pubbliche da un settore una materia non è disponibile in quantità sufficiente in Svizzera, il produttore può presumere di poter escludere dal calcolo dei costi di produzione i costi delle materie che si è procurato all’estero in misura corrispondente alla mancata disponibilità.

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