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Art. 52l

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. I costi di fabbricazione comprendono i costi diretti di fabbricazione e i costi indiretti di fabbricazione.
  2. Sono costi di fabbricazione in particolare:
    1. i salari;
    2. i costi di fabbricazione legati ai salari;
    3. i costi di fabbricazione legati alle macchine;
    4. i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all’interno di un settore.

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