232.112.1OIPSDAFederal Council Ordinance1 gen 2017Fonte originale
In vista dell’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari, la presente ordinanza disciplina:
come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere secondo l’articolo 48b capoversi 2–4 LPM (quota minima necessaria), in particolare quali prodotti naturali sono esclusi dal calcolo;
come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta.
Disciplina inoltre quali zone di frontiera possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere.
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