232.112.1OIPSDAFederal Council Ordinance1 gen 2017Fonte originale
Oltre al territorio nazionale svizzero e alle enclavi doganali sono considerate luogo di provenienza di prodotti naturali giusta l’articolo 48 capoverso 4 LPM anche le seguenti superfici agricole utili:
le superfici di aziende agricole svizzere nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane, gestite ininterrottamente da queste aziende almeno dal 1° gennaio 2014;
le zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia.
Se una derrata alimentare contiene latte proveniente da bestiame da latte tradizionalmente estivato da un gestore domiciliato in Svizzera in aziende d’estivazione ubicate in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali, per tale derrata alimentare si può utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera se:
sono soddisfatte le condizioni della presente ordinanza; e
la derrata alimentare è prodotta nell’azienda d’estivazione.