272.1OCE-PCPEFederal Council Ordinance1 gen 2011Fonte originale
Il DFGP può, su richiesta, riconoscere provvisoriamente una piattaforma di trasmissione se da un esame sommario della domanda di riconoscimento risulta che le condizioni dell’articolo 2 sono probabilmente adempite.
I riconoscimenti provvisori secondo il capoverso 1 nonché quelli secondo il diritto anteriore sono validi fino alla decisione definitiva, ma al massimo fino al 31 dicembre 2016.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5565). ↩
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