272.1OCE-PCPEFederal Council Ordinance1 gen 2011Fonte originale
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) decide in merito alle domande di riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconoscimento e in particolare stabilire:1
le esigenze funzionali e d’esercizio che devono essere adempite;
le modalità di messa a disposizione delle funzioni di interoperabilità e degli elenchi di partecipanti;
i dati da inoltrare con la domanda.
Può revocare il riconoscimento se constata, d’ufficio o su denuncia, che le condizioni di cui all’articolo 2 non sono più adempite.
L’emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042sugli emolumenti.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1535). ↩