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OCE-PCPE · Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
Art. 5
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272.1
OCE-PCPE
Federal Council Ordinance
1 gen 2011
Fonte originale
La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.
Per ogni autorità la lista indica:
l’indirizzo elettronico;
l’indirizzo per la trasmissione per via elettronica;
l’indirizzo al quale figurano i certificati da utilizzare per la verifica della firma elettronica dell’autorità.
La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l’aggiornamento delle iscrizioni.
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