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Commenti: Art. 8a | Omnilex
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OCE-PCPE · Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
Art. 8a
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272.1
OCE-PCPE
Federal Council Ordinance
1 gen 2011
Fonte originale
Un’autorità può esigere che atti e allegati le siano inoltrati successivamente in forma cartacea se per problemi tecnici:
non riesce ad aprirli; o
non riesce a leggerli a schermo o in forma stampata.
Essa invita le parti interessate a inoltrare i documenti in forma cartacea entro un termine adeguato motivando la sua richiesta.
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