Chi rende verosimile un proprio interesse giuridico a che una lite vertente tra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire per assistere quest’ultima. Sull’ammissibilità dell’intervento decide il giudice delegato; se l’intervento è chiesto in sede di dibattimento principale, il tribunale. Entro dieci giorni, la decisione del giudice può essere deferita al tribunale.
L’intervenuto può proporre, in quanto lo stadio della procedura lo consenta, tutte le azioni e le eccezioni e compiere tutti gli atti giudiziali che non sono in contrasto con quelli della parte che assiste.
Tuttavia l’intervenuto può procedere indipendentemente da detta parte se, in virtù del diritto sostanziale, la sentenza avrà effetto direttamente sui suoi rapporti giuridici con la parte avversaria.
Il giudice deve dare conoscenza delle sue ordinanze anche all’intervenuto; se l’intervenuto procede in modo indipendente, tutte le notifiche devono essere fatte a lui come alla parte che assiste.
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