La risposta è notificata all’attore fissandogli, se è il caso, un termine per rispondere alla domanda riconvenzionale. Sono applicabili, per analogia, gli articoli 28 e 29 letterea ,b ed ag .
Il giudice delegato ordina una replica se appare necessario che l’attore si spieghi per iscritto sulle allegazioni della risposta. Nelle stesse condizioni può essere assegnato un termine al convenuto per presentare una duplica.
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