Il documento dev’essere prodotto in originale oppure in copia autentica, fotografica o elettronica. Il giudice ha la facoltà di chiedere la produzione dell’originale.1
Con l’autorizzazione del giudice, i punti non destinati a far prova possono essere resi invisibili al giudice e alle parti con l’apposizione di suggelli o in altro modo.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205;FF 2001 3764). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.