Per provare un fatto, il giudice può sottoporre una parte di all’interrogatorio. Se si tratta d’un fatto di cui ambedue le parti possono avere conoscenza, egli interrogherà l’una e l’altra.
Prima di interrogare le parti, il giudice le esorta a dire la verità e le avverte che potranno essere obbligate a ripetere le loro dichiarazioni sotto comminatoria di pena. L’articolo 46 è applicabile per analogia.
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