La sentenza che condanna dei privati a compiere un atto prevede d’ufficio la comminatoria che, nel caso in cui non ottemperassero all’ingiunzione entro il termine fissato, essi incorrono nelle pene per la disobbedienza, previste dall’articolo 292 del Codice penale1. La sentenza che ingiunge ad una parte di astenersi da un atto commina la stessa pena per ogni contravvenzione a questo divieto.
Il procedimento penale ha luogo a querela dell’avente diritto confor-memente agli articoli 30–33 del Codice penale.2È impregiudicato il diritto di ottenere l’esecuzione della sentenza.
Invece di iniziare o proseguire in via forzata l’esecuzione o nel caso in cui l’esecuzione non ha esito, l’avente diritto può richiedere il risarcimento del danno per inadempimento.
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254;FF 2018 2345). ↩
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