per tutelare il possessore contro ogni atto d’usurpazione o di turbativa e far rientrare una parte in possesso di una cosa indebitamente ritenuta;
per impedire un danno difficilmente riparabile e imminente, in modo particolare il danno derivante dalla mutazione, prima che sia introdotta l’azione o in corso di causa, dello stato di fatto esistente.
Non possono essere presi provvedimenti d’urgenza per la sicurezza di crediti sottoposti alla legge federale dell’11 aprile 18891sull’esecuzione e sul fallimento.