I provvedimenti d’urgenza e le misure provvisorie sono eseguiti come sentenze.
Il giudice può, di moto proprio o a domanda delle parti, riformare una sua decisione quando le circostanze sono mutate.
Egli revoca i provvedimenti d’urgenza quando in seguito si rivelano ingiustificati o quando l’istante non ha fatto uso del termine assegnato per proporre azione.
L’articolo 80 capoverso 2 è applicabile per analogia alle decisioni in materia di modificazione o di annullamento d’un provvedimento d’urgenza.
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