281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale
In caso di fallimento, il modo di realizzazione delle parti in comunione comprese nella massa sarà determinato dall’amministrazione del fallimento, riservate le competenze della delegazione e dell’adunanza dei creditori.
Sono applicabili per analogia i disposti degli articoli 9 capoverso 2, e 11 del presente regolamento.
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