281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale
L’ufficio di esecuzione del domicilio del debitore è competente per pignorare le parti o i redditi che al debitore spettano in una comunione, anche se i beni della comunione (mobili o stabili) sono posti, in tutto od in parte, in altro circondario.
Se il debitore è domiciliato all’estero, è competente per pignorare le parti o i redditi spettantigli di una successione indivisa l’ufficio d’esecuzione dell’ultimo domicilio dell’ereditando. Se l’ultimo domicilio dell’ereditando non si trova in Svizzera ed è data la competenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 87 della legge federale del 18 dicembre 19871sul diritto internazionale privato, è competente ogni ufficio d’esecuzione nel cui circondario si trovano beni della successione.2