281.41ODiCLegislation The Federal Courts1 apr 1923Fonte originale
Il pignoramento di una parte in una comunione o dei redditi che ne provengono sarà portato a conoscenza degli altri comunisti. Essi saranno avvertiti che, per l’avvenire, i redditi spettanti al debitore dovranno essere versati in mano dell’ufficio d’esecuzione. Saranno inoltre avvisati che ogni comunicazione relativa alla comunione dovrà farsi, in avvenire, non al debitore, ma all’ufficio e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento che altrimenti esigerebbe l’intervento del debitore.
Trattandosi di una successione indivisa potrà essere nominato un rappresentante della comunione ereditaria a stregua dell’articolo 602 capoverso 3 del CC1, se non è già stato designato. Il pignoramento sarà notificato al rappresentante, onde curi gli interessi dei creditori pignoranti.